ASSOCIAZIONE MUSEO DELLO SPORT

 

ATTO COSTITUTIVO

ART.1: E’ costituita l’ “Associazione Museo dello Sport”, associazione apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro ed ente non commerciale ai sensi ed agli effetti del D.L. 4 Dicembre 1997 n. 460. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonche fondi riserve o capitale,salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.La denominazione ufficiale puo’ essere integrata con altre espressioni o logo con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2: La sede dell’Associazione è in Via Buonviaggio 205/m La Spezia.

ART. 3: Scopo dell’associazione è quello di realizzare nella provincia di La Spezia, e/o comunque in Liguria, un Museo dello Sport ed organizzare e promuovere, sia in La Spezia che altrove, studi, ricerche, convegni, videoteche, mostre e rassegne, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Comitati, al fine di raccogliere, conservare e divulgare materiale, documenti, pubblicazioni, eccetera, attinenti la storia dello sport e promuovere ogni altra menifestazione comunque collegata con l’attivita’ sportiva, in ogni suo aspetto.

ART. 4: L’anno sociale ed il relativo esercizio finanziario hanno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 5: I soci della Associazione Museo dello Sport si distinguono nelle seguenti categorie :

Soci Fondatori : sono coloro i quali hanno partecipato, come risulta dall’atto costitutivo, alla costituzione della Associazione, nonche’ quei soci effettivi che, per particolari ragioni e con specifica delibera discrezionale del Consiglio Direttivo, vengano nominati tali con voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri..

I soci fondatori sono tenuti al versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

B) Soci onorari : sono coloro i quali, per speciali benemerenze acquisite nei confronti della Associazione, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Soci effettivi : sono coloro i quali avendo fatto domanda ed essendo stati ammessi ai sensi dell’art.6 del presente statuto versano la quota associativa annua stabilita dal Consiglio direttivo.

Soci sostenitori : sono coloro i quali aderiscono, con richiesta scritta alla Associazione ed alle finalita’ della stessa .Ai soci sara’ garantita uniformita’ di rapporto associativo e modalita’ associative volte ad assicurare l’effettività di rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore eta’,in tal caso potranno delegare chi ne esercità la patria potestà.

Tutti i soci, acquisendo tale qualita’, accettano contestualmente ed incondizionatamente lo statuto sociale e l’eventuale regolamento interno emanando dal Consiglio Direttivo.

ART. 6: L’ ammissione dei soci effettivi avviene a seguito di domanda scritta per presentazione controfirmata da due soci fondatori o effettivi, con deliberazione del Consiglio Direttivo assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri.Tutti i soci, se persone fisiche, debbono essere persone di indiscussa moralita’ e reputazione. Possono altresi’ essere soci della Associazione Enti, Comitati, Fondazioni ed Associazioni, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.

ART. 7: L’impegno sociale e’ annuo, e si intende rinnovato di anno in anno qualora il socio non presenti le proprie dimissioni scritte al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale. I soci sono tenuti a versare la quota annua fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo nei termini all’uopo dallo stesso stabiliti : in caso di morosita’, i soci saranno invitati al versamento della quotaentro 30 giorni dalla data del sollecito e trascorso tale termine il Consiglio Direttivo potra’ assumere nei loro confronti i provvedimenti disciplinari che riterra’ opportuni. In ogni caso, l’Associazione ha il diritto di ottenere il pagamento delle quote associative annue dovute dal socio moroso. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8: Il Consiglio Direttivo puo’ rifiutare al socio il rinnovo della Associazione annuale, cosi’ come puo’ assumere il provvedimento di radiazione del socio, sia nel caso di persistente morosita’ che di inadempimento agli obblighi sociali, cosi’ come nel caso di mancata osservanza dello Statuto e/o del regolamento interno, ed infine in ogni caso in cui il socio si renda indesiderabile con il suo comportamento. Avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo, il socio puo’ ricorrere al collegio dei Probiviri, con motivato ricorso scritto da inviare a mezzo raccomandata R.R. presso la sede sociale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, anch’essa fatta con raccomandata R.R. del provvedimento nei confronti assunto.

ART.9: Gli organi sociali sono : L’assemblea dei soci - Il Presidente onorario - Il Presidente - Il o i Vice Presidenti - Il Consiglio Direttivo - Il collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall’assemblea - Il Collegio dei Probiviri.

ART. 10: Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ( o dal Vice Presidente piu’ anziano di eta’ nel caso di nomina di piu’ di un Vice Presidente)entro il primo trimestre di ciascun anno. Le assemblee straordinarie sono convocate dal Presidente ( o dal Vice Presidente nel caso di cui al comma precedente) ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario : possono altresi’ a seguito di richiesta scritta di almeno la meta’ dei membri del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci . Nella richiesta di convocazione i richiedenti debbono esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. Entrambe le assemblee hanno uguali poteri,ad eccezione di quella riguardante l’approvazione del bilancio, che rimane in esclusiva competenza dell’assemblea ordinaria, in occasione della quale il Consiglio Direttivo deve presentare la relazione dell’attivita’ sociale dell’anno precedente. La convocazione dell’assemblea - contenente il relativo ordine del giorno - deve essere comunicata ad ogni socio con lettera inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’assemblea : l’avviso della convocazione deve restare affisso nella sede della Associazione per uguale periodo.

ART. 11: L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, e’ valida purchè siano presenti, personalmente o per delega,almeno la meta’ piu’ uno dei soci fondatori e la meta’ dei soci effettivi aventi diritto al voto, in regola con gli adempimenti sociali. Trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l’assemblea si riunisce in seconda convocazione e puo’ validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, ma a condizione che siano presenti, personalmente o per delega, almeno un terzo piu’ uno dei soci fondatori. Tutti i soci aventi diritto al voto possono votare delegando per iscritto altro socio avente anch’esso diritto al voto. Ciascun socio non puo’ disporre di piu’ di due deleghe che debbono essere presentate alla segreteria prima dell’inizio della riunione.Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, costituita dalla meta’ piu’ uno dei soci votanti, presenti o rappresentati ( salve le deliberazioni sulle materie di cui ai successivi articoli 21 e 22, per le quali debbono essere raggiunte le maggioranze ivi stabilite).

ART. 12: Il Presidente ed il Segretario dell’assemblea sono nominati dall’assemblea stessa all’inizio della riunione. Previa nomina da parte del Presidente dell’assemblea di due scrutatori scelti fra i soci presenti, i soci votano a scelta del Presidente per alzata di mano o per appello nominale ovvero per scrutinio segreto venga da almeno la meta’ dei votanti. Lo scrutinio segreto è obbligatorio per le votazioni aventi ad oggetto la nomina alle cariche sociali. Il verbale dell’assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente della assemblea e dal Segretario della stessa ed ogni socio ha diritto di prendere visione di tale verbale, che verra’ conservato agli atti.

Art. 13: Il Presidente onorario è eletto dall’Assemblea tra i soci onorari e dura in carica 2 anni ed è rieleggibile

Art. 14: Il Consiglio Direttivo L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea, composto da un numero di membri in numero dispari da 5 a 9 ( secondo le deliberazioni dell’assemblea all’uopo di volta in volta assunte) .Tra i consiglieri eletti vengono nominati, come previsto all’art. 15, il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere ( al Segretario possono essere demandate dal Consiglio anche le mansioni di Tesoriere) ; il Consiglio dura in carica per un biennio ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 15: Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni :

a) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione ordinaria e straordinaria ell’associazione e pervenire alla loro attuazione ;

b) redigere, ove lo ritenga necessario od opportuno, un regolamento interno per tutta l’attivita’ sociale ed il migliore funzionamento dell’associazione ;

c) redigere annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all’assemblea dei soci ; d)determinare di volta in volta l’importo delle quote associative e fissarne le modalita’ di pagamento ;esaminare singolarmente le nuove domande di ammissione dei soci, votandone l’accoglimento od il rigetto e deliberare, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri, il passaggio di soci dalla categoria “effettivi” a quella di “fondatori” nonche’, sempre con il voto favorevole dei 2/3, la nomina di soci “onorari”.

f) prendere i provvedimenti disciplinari tutti del caso nei confronti dei soci che si rendessero responsabili di inadempienze, violazioni dello statuto e del regolamento, o comunque di comportamenti censurabili ;

g) assumere infine ogni ulteriore provvedimento e decisione demandata al Consiglio dallo statuto sociale e comunque non espressamente riservata all’assemblea.

h) Il Consiglio Direttivo puo’ inoltre, sempre con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri, tra i quali pero’ obbligatoriamente anche il Presidente, nominare, per particolari motivi, un Presidente Onorario della Associazione. Il Presidente onorario, se nominato, puo’ partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, e non puo’ essere eletto alle cariche sociali.

ART. 16: Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, che deve essere tenuta su convocazione fatta dal Consigliere piu’ anziano di età entro 15 giorni dalla nomina, elegge nel suo ambito, a votazione segreta, il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio peraltro, con sua specifica delibera, può affidare il compito di segretario e/o quello di Tesoriere anche a socio fondatore od effettivo non eletto a cariche consigliari : in tal caso il socio chiamato a tale compito entra a far parte del Consiglio - in sovrannumero rispetto ai Consiglieri eletti - con solo voto consultivo. Successivamente a tale riunione il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente (con preavviso, anche informale, di almeno 3 giorni) almeno una volta ogni sei mesi, nonche’ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

ART.17: Le riunioni del Consiglio Direttivo che vengono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ( nel caso di nomina di due Vice Presidenti da quello piu’ anziano di eta’)sono valide purchè sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti : esso delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parita’ di voti, prevale quello del presidente.

ART.18: Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione : in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente ( o in caso di nomina di due Vice Presidenti, da quello piu’ anziano di eta’. Il Presidente, oltre a tutte le facolta’ ed i poteri demandategli dal presente statuto puo’, senza attendere le deliberazioni del Consiglio, prendere tutti quei provvedimenti di urgenze, a suo giudizio ritenuti necessari , da sottoporsi per la loro ratifica alla prima riunione successiva del Consiglio.

ART.19: L’ assemblea ordinaria elettiva puo’, ove lo ritenga, nominare ogni biennio, con le identiche modalita’previste per l’elezione dei Consiglieri, tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti ( sono Revisori effettivi coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti) con il compito di riferire all’assemblea annuale, con succinta documentazione scritta, sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, presentati dal Consiglio. In occasione della prima riunione dei Revisori dei Conti, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla eventuale loro nomina, gli stessi eleggono tra di loro il Presidente del Collegio.

ART.20: Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla sua elezione, nomina con votazione a scrutinio segreto il Collegio dei Probiviri - che dura in carica per un biennio - chiamando a far parte dello stesso tre membri effettivi ed un membro supplente, e designando altresi’ il Presidente del Collegio. Nel caso in cui, nel corso del biennio, si verificassero vacanze tra i membri come sopra nominati, provvedera’ il Consiglio, con sua delibera da assumere entro trenta giorni dalla carenza della carica alla reintegrazione.Il Collegio e’ competente a giudicare su ogni controversia tra i soci e ne assicura, per quanto possibile un amichevole componimento. Il Collegio giudica inoltre sui ricorsi dei soci nei casi di provvedimenti disciplinari, nonche’ di decadenza e/o di radiazione nei loro confronti assunti dal Consiglio Direttivo.

ART.21: La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per la elezione alle cariche sociali resta valida per’intero biennio, di talche’ se nel corso del biennio stesso si verifica qualche vacanza subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, che abbia riportato almeno 1/3 dei voti rispetto all’ultimo eletto a tale carica : in caso di parita’ di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.Ove non vi fossero soci che abbiano riportato sufficienti voti, verra’ provveduto per cooptazione .

ART. 22: Eventuali modifiche del presente statuto debbono essere decise dall’assemblea straordinaria dei soci,all’uopo espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea, tra i quali almeno la metà piu’ uno di tutti i soci fondatori , e ciò sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 23: Lo scioglimento dell’associazione puo’ essere deliberato solo con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti solo il voto personale, con esclusione delle deleghe. Cosi’ pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. L’ assemblea all’atto dello scioglimento dell’associazione delibera ,di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fine di pubblica utilità , sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 , comma 190 , della legge 23 dicembre 1966 , n° 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.